A.I.S.A.F. O.N.L.U.S.
Associazione Ionico-Salentina Amici Ferrovie
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita la "Associazione Ionico-Salentina Amici Ferrovie - ONLUS", in sigla "A.I.S.A.F. - ONLUS", con sede provvisoria presso il Dopolavoro Ferroviario di Lecce in via S.Maria dell’Idria n.5.
L’Associazione è un’ "organizzazione non lucrativa di utilità sociale"; tale locuzione, oppure la sigla "ONLUS", deve essere contenuta in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 - Scopi

L’Associazione è a carattere volontario, senza fini di lucro, culturale ed educativa, apolitica, aperta a tutti coloro che ne condividono i principi ispiratori e può aderire ad Organismi ed organizzazioni aventi gli stessi fini o fini analoghi e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nello svolgimento delle attività aventi gli scopi di seguito indicati. Gli scopi dell’Associazione sono di:
  1. provvedere al reperimento ed alla conservazione del materiale ferroviario e tranviario di peculiare interesse storico e scientifico e della relativa documentazione a stampa o manoscritta, con particolare riferimento alla situazione locale e alla sua storia;
  2. provvedere alla diffusione della conoscenza del mezzo ferroviario o tranviario anche al fine di incentivarne l’uso;
  3. promuovere e organizzare, in particolare, l’istituzione del Museo Ferroviario Ionico-Salentino e tutte le iniziative e manifestazioni collegate, ivi compresa una sezione "attiva" con locomotive, anche a vapore, e materiale rotabile funzionanti, per scopi culturali, didattici e turistici ed una sezione di ferromodellismo;
  4. promuovere studi e pubblicazioni sulla storia delle comunicazioni su rotaia e relative opere d'arte;
  5. promuovere e organizzare tutte le iniziative e manifestazioni utili al conseguimento dei suddetti scopi e compiere tutti gli atti compatibili con i fini sociali.
L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 - Soci

Possono essere Soci tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che versino una quota annua non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
I versamenti sono comunque a fondo perduto e quindi non rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
I Soci non assumono nessuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote.
Chiunque voglia diventare Socio deve inoltrare domanda al Consiglio Direttivo.
L’adesione ha effetto dopo l’accoglimento della domanda e comporta la conoscenza e accettazione del presente statuto.
La qualifica di Socio si perde:
  1. per recesso da comunicare a mezzo di raccomandata al Consiglio Direttivo;
  2. per decadenza nell’ipotesi di mancato pagamento delle quote sociali;
  3. per lo svolgimento di attività contrarie allo statuto.


Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
  1. le elargizioni o i contributi di Enti pubblici e privati o persone fisiche;
  2. le quote sociali versate dai Soci;
  3. i lasciti e le donazioni;
  4. i proventi degli interessi;
  5. tutto il materiale di proprietà dell’Associazione ed in particolare il materiale esposto nel Museo;
  6. ogni altra eventuale entrata.
I1 Regolamento può disciplinare figure giuridiche diverse relativamente a materiale in disponibilità del Museo, non facente parte del patrimonio dello stesso.
All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L'associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Pertanto gli avanzi netti di gestione entrano a far parte del patrimonio dell’Associazione

Art.5 - Organi

Organi dell’Associazione sono:
  1. L’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Segretario;
  5. il Tesoriere;
  6. Il Collegio dei revisori dei conti;
  7. Il Collegio dei probiviri, se nominato.


Art. 6 - Assemblea

L'assemblea è costituita dai Soci, in regola con il pagamento delle quote sociali al momento dell’apertura della riunione.
L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Sono ammesse deleghe fra i Soci in misura non superiore a quattro per Socio presente.
Ogni Socio esprime un solo voto.
Le assemblee deliberano a maggioranza assoluta dei presenti, tenendo conto anche delle deleghe.

Art. 7 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata in via ordinaria entro il primo quadrimestre di ogni anno.
L'assemblea si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Presidente o qualora ne faccia richiesta il Comitato Direttivo o il dieci per cento dei Soci.
Le convocazioni dell'assemblea avvengono mediante comunicazione scritta a tutti i Soci, almeno 15 giorni prima della riunione, contenente l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, dell'ordine del giorno della riunione.
La seconda convocazione può essere fissata ad almeno un'ora di distanza dalla prima.

Art. 8 - Compiti dell'assemblea

L'Assemblea ha il compito di:
  1. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  2. approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell’Associazione;
  3. raccomandare al Consiglio Direttivo orientamenti di carattere generale sulle attività del Museo e dell’Associazione;
  4. nominare i revisori dei conti;
  5. deliberare su tutti gli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo, ivi comprese le proposte di modifiche statutarie.


Art. 9 - Consiglio Direttivo

II Consiglio Direttivo è costituito da quattro componenti, eletti tra i Soci dell’Associazione, che durano in carica cinque anni. Essi sono rieleggibili.

Art. 10 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

I1 Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria due volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario; è convocato altresì quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti.
La convocazione è fatta mediante avviso inviato con raccomandata, anche a mano, ai destinatari almeno 10 giorni liberi prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a tre giorni e l’avviso può essere inviato anche a mezzo telefono o fax o posta elettronica.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto.

Art. 11 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente e dello schema di bilancio preventivo dell’anno in corso, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione dei Soci nei quindici giorni precedenti la convocazione dell’Assemblea.
Spetta al Consiglio Direttivo l'approvazione del Regolamento per il funzionamento del Museo, ivi compresi i rapporti di lavoro dell'eventuale personale dipendente, e la nomina del Direttore del Museo.
Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni speciali, anche esterne, per l'esame e lo studio di problemi specifici, e può attribuire titoli e cariche onorarie secondo le modalità dallo stesso stabilite.
Il Consiglio Direttivo potrà richiedere pareri ad una Commissione con poteri meramente consultivi, composta da:
  1. un componente designato dal Dopolavoro Ferroviario di Lecce;
  2. un componente designato dalle Ferrovie dello Stato;
  3. un componente designato dalle Ferrovie del Sud-Est.


Art. 12 - Presidente

Il Presidente dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno tra i Consiglieri eletti dall’Assemblea e rappresenta legalmente l’Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni.
Presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle relative deliberazioni.
Sovrintende al funzionamento dell’Associazione ed adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dal presente Statuto e a quelle che gli siano delegate dai competenti Organi sociali.
In caso di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il membro del Consiglio Direttivo da lui delegato.

Art.13 - Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio e della Assemblea, che firma insieme con il Presidente, cura il disbrigo della corrispondenza e la tenuta e la conservazione di atti e verbali, dello schedario degli iscritti, dell’inventario.

Art.14 - Tesoriere

Il Tesoriere cura la tenuta del registro contabile, svolge le mansioni di cassiere e coopera col Consiglio Direttivo per la predisposizione dello schema di bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art.15 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti ogni tre anni tra i Soci dall’Assemblea con votazione a scrutinio segreto.
L’incarico di Probiviro è incompatibile con ogni altro incarico sociale.
Al Collegio dei Probiviri spetta ogni decisione in unica istanza per dirimere le controversie tra i Soci e per regolare la disciplina interna.
Il Collegio dei Probiviri decide, inoltre, in seconda e definitiva istanza sulla radiazione dei Soci.

Art. 16 - Revisori dei conti

I revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea in numero di due tra i Soci; essi durano in carica cinque anni e in ogni caso non oltre la durata del Consiglio Direttivo.
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con quello di Consigliere.
I revisori dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri e danno pareri sui bilanci.

Art. 17 - Personale

Per l'assolvimento dei propri compiti l’Associazione può disporre di proprio personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 18 - Modifiche statutarie

Le proposte di modifiche dello Statuto sono presentate dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Ordinaria dei Soci che le approva con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Art. 19 - Scioglimento dell’Associazione

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci e nomina uno o più liquidatori ai quali conferisce i necessari poteri per la devoluzione del patrimonio e dell’eventuale attivo, secondo le indicazioni dell’Assemblea stessa.
In caso di scioglimento l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.20 - Regolamento

Il Consiglio Direttivo emana un Regolamento destinato a disciplinare quanto non previsto dal presente statuto, tra cui in particolare le modalità per lo svolgimento delle elezioni, l’esecuzione delle spese, la presentazione delle domande di ammissione, il funzionamento del Museo, i rapporti di lavoro dell’eventuale personale dipendente.

Art. 21 - Norme transitorie

I promotori dell’Associazione Ionico-Salentina Amici Ferrovie convocano la prima Assemblea dei Soci entro 90 giorni dalla costituzione dell’Associazione.
All'atto dell'Assemblea i Soci devono provvedere al versamento delle quote sociali e, nel caso degli Enti pubblici, a produrre la deliberazione di associazione approvata dagli organi competenti.